IMU 2023
Le scadenze per il pagamento dell'IMU 2023 sono le seguenti:
Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2023
Saldo entro il 16/12/2023
ANCHE QUEST'ANNO L'UFFICIO TRIBUTI PROVVEDE A RECAPITARE A TUTTI I CONTRIBUENTI L'INFORMATIVA IMU ED IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO E DEL SALDO
Le ALIQUOTE IMU 2023, invariate rispetto allo scorso anno, sono le seguenti:
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 |
6 per mille |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE |
1 per mille |
TERRENI AGRICOLI |
7,6 per mille |
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D |
7,6 per mille |
ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA (genitori / figli) |
4,6 per mille |
ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI DAL 2° AL 3° GRADO IN LINEA RETTA E AL 2° GRADO IN LINEA COLLATERALE (fratelli) |
7,6 per mille |
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (contratto agevolato o transitorio ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/1998 e Accordo Territoriale stipulato il 30/01/2018) a condizione che l'affittuario vi abbia residenza anagrafica |
7,6 per mille |
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE e relative pertinenze (vuote, locate con affitto ordinario o locate con contratto agevolato o transitorio senza residenza anagrafica dell'affittuario) |
9 per mille |
ALTRI IMMOBILI (aree edificabili, fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti) |
7,6 per mille |
Riduzioni dell'imposta (da comunicare all'Ufficio Tributi):
- Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/1998): RIDUZIONE AL 75%
- Abitazioni concesse in comodato a figli o genitori purché il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e il comodato sia registrato: RIDUZIONE DEL 50%
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile): RIDUZIONE DEL 50%
- Abitazione posseduta da cittadini residenti all'estero (unica, non locata o non data in comodato d'uso), titolari di pensione in Convenzione Internazionale : RIDUZIONE DEL 50%
L'IMU non si applica
- abitazione principale di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare (escluse quelle classificate in categ. catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6, C7)
- alloggi sociali, purché adibiti ad abitazione principale
- abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice
- abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare o civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche senza il possesso dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria - IMU
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